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Amare il lavoro è un peccato capitale

(via Aprile)

  1. 25 Giugno 2008 alle 20:27 | #1

    Chapeau per il titolo del post ;-) (…anche se lo so che c’è poco da scherzare…)

  2. 7 Luglio 2008 alle 01:02 | #2

    Questo è uno dei primi “regali” che Sacconi fa a noi operai ma soprattutto agli imprenditori:
    L’ultima infornata è arrivata venerdì scorso con l’approvazione di un nuovo “milleproroghe”. Tredici rinvii che si aggiungono a quelli inseriti nella manovra estiva (Dl 112) e agli altri disseminati nei provvedimenti urgenti varati a partire dal Consiglio dei ministri tenuto a Napoli il 21 maggio scorso .

    Un tema su cui il Governo ha preso una pausa di riflessione è quello che ha investito il nuovo Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), approvato agli inizi di aprile dal Governo Prodi. Sempre al 1° gennaio 2009 slittano le sanzioni sulle mancate comunicazioni degli infortuni e le visite mediche. Differimento, questo, la cui portata è stata nel frattempo estesa dal Senato anche alla redazione del piano di valutazione rischi Tra le proroghe del Dl varato venerdì trovano posto quella al 2009 delle misure antincendio per le strutture alberghiere e ricettive di maggiori dimensioni, così come – dopo alcune esitazioni del Governo – quella sul divieto degli arbitrati in materia di contratti pubblici.

    Nessuna sospensione dell’attività per il datore di lavoro che commette reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di riposo dei lavoratori. Lo stabilisce il recente Dl 112/2008 (in materia di sviluppo economico e finanza pubblica), il cui articolo 41 ha abrogato la norma dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008 (recante il nuovo “Testo unico” sulla sicurezza sul lavoro) che consentiva agli organi di vigilanza del MinLavoro di adottare provvedimenti di sospensione dell’attività qualora fossero state riscontrate reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio. Il medesimo Dl 112/2008 ha altresì cancellato la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 55 del Dlgs 81/2008 per l’omessa fornitura da parte del datore di lavoro che opera in appalto dell’apposito tesserino di riconoscimento ai lavoratori impiegati.

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